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Dal 24 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per accedere ed utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFp2 (art.4, comma 3 del D.L. 24 dicembre 2021 n.221).
Dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art.1, comma 2, D.L. 30 dicembre 2021 n.229, l’accesso ai mezzi di trasporto e loro utilizzo, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti: avvenuta vaccinazione anti-SARS-cOv-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo oppure l’avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto o l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale.
L’accesso ai mezzi di trasporto è inoltre consentito ai soggetti di età inferiore ai 12 anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione.

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